1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco nazionale, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi della regione Campania e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme regolamentari stabilite dell'Ente Parco nazionale;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco nazionale.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.